Il General Contractor ed il suo ruolo nel Bonus 110%
La figura del contraente generale (General Contractor) è stata introdotta, nell’ordinamento nazionale, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, cd. legge obiettivo, che, al fine di snellire e ad accelerare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche strategiche, ha delegato il Governo a definirne la relativa disciplina.
Successivamente, il relativo decreto delegato 20 agosto 2002, n. 190 (come modificato dal d.lgs. n. 189/2002) ha delineato il profilo e le modalità operative del General Contractor, attraverso il disposto di cui all’art. 6 (modalità di realizzazione delle infrastrutture con affidamento al contraente generale), all’art. 9 (affidamento a contraente generale) e all’art. 10 (procedura di aggiudicazione al contraente generale), a cui si sono aggiunti gli articoli del Capo II-bis, relativo alla qualificazione dei contraenti generali (dall’art. 20-bis al 20-undecies) introdotti dal d.lgs. n. 9/2005 istituivo di un sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche, distinto dal sistema di qualificazione delle imprese meramente esecutrici di lavori pubblici.
Gli aspetti fondamentali del nuovo soggetto giuridico sono stati definiti dalla Legge n. 443 del 2001, nella cui ottica il General Contractor è il soggetto che assume su di sé le funzioni di progettista, costruttore ed in parte di finanziatore dell’opera da realizzare e ne assume, di conseguenza, integralmente la responsabilità economica.
Il contraente generale si fa in particolare carico del rischio economico dell’opera, impegnandosi a fornire “un pacchetto finito” a prezzi, termini di consegna e qualità predeterminati contrattualmente; in sostanza, la figura giuridica del general contractor è stata concepita quale dominus dell’intera opera e delle singole fasi del suo concreto venire in essere -, tenuto, in quanto tale, a garantire alla pubblica amministrazione committente, l’obbligazione di risultato da esso assunta, quale aggiudicatario dell’appalto di lavori da realizzare.
L’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 254/2021 relativa al Superbonus 110% chiarisce ufficialmente il rapporto tra contribuente e General Contractor analizzando il caso sottoposto da un contribuente che ha affidato ad un General Contractor tutti i lavori che riguardano:
l’isolamento termico a cappotto delle superfici disperdenti opache per una superficie maggiore del 25% e precisamente isolamento delle pareti verticali disperdenti e del tetto;
l’installazione di impianto fotovoltaico e batteria di accumulo;
la sostituzione degli infissi.
Ma non solo i lavori. Perchè il contribuente ha affidato anche:
i servizi di progettazione;
i servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera;
la redazione dell‘Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.);
la direzione dei lavori e la contabilità dell’opera;
l‘asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
l’esecuzione del servizio di responsabile dei lavori.
Soprattutto per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione in materia di Ecobonus 110%, può accadere, data la complessità dell’ambito normativo della ristrutturazione, che alcuni committenti, soprattutto se poco esperti della materia, si imbattano in una serie di problematiche diverse e talvolta di difficile risoluzione.
Per questo diventa essenziale affidarsi al General Contractor: il Superbonus 110% è un’opportunità unica e noi di Genco siamo a completa disposizione.
Fonte: http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/08/08_cap16_sch02.htm